La legge
22 aprile 1941 n° 633
In modo particolare, con
riferimento al contenuto di un servizio Internet, sono comprese nella protezione
offerta dalla legge sul diritto di autore:
- le opere letterarie,
drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta
quanto se orale;
- le opere e le composizioni
musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni
musicali costituenti di per sé opera originale;
- le opere coreografiche e
pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- le opere della scultura, della
pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative
similari, compresa la scenografia, anche se applicate all'industria,
sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale
del prodotto al quale sono associate;
- i disegni e le opere
dell'architettura;
- le opere dell'arte
cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice
documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
- le opere fotografiche e quelle
espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non
si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V
del Titolo II;
- i programmi per elaboratore, in
qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione
intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla
presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi
elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il
termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la
progettazione del programma stesso.
- le banche di dati di cui al
secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri
elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed
individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La
tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia
impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
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